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Legislazione sull’ uso personale di sostanze stupefacenti: dai “CONVEGNI IN FUMERIE” ai provvedimenti del Questore

LA STORIA
 
Il primo intervento legislativo italiano in materia di stupefacenti fu la legge n.396/1923Provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente” che puniva, con pene detentive brevi, la vendita, la somministrazione e la detenzione di tali sostanze da parte di persone non autorizzate nonché, con una multa, la partecipazione “a convegni in fumerie” adibite all’uso di stupefacenti. Successivamente, la legge n.1145/1934 contenente “Nuove norme sugli stupefacenti” introdusse il “ricovero coatto” dei tossicomani in “case di salute”. Novità rilevanti furono apportate dalla legge n.1041/1954Disciplina della produzione del commercio e dell’impiego degli stupefacenti” che prevedeva un inasprimento delle sanzioni penali per chiunque detenesse sostanze stupefacenti, senza alcuna distinzione tra commercio e mero uso personale. Il ricorso al ricovero coatto in ospedali psichiatrici fu mantenuto nei confronti “di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo”. A partire dalla fine degli anni ‘60 vi fu una rapida diffusione delle droghe nel mondo giovanile, alimentata sia da motivi culturali e ideologici che da logiche di mercato particolarmente allettanti per i narcotrafficanti, e apparve sempre più inadeguata una legge che poneva sullo stesso livello spacciatori e consumatori.
 
IERI: non punibilità, uso personale e modica quantità
 
La svolta decisiva si ebbe con la legge n.685 /1975Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” che, pur vietando la detenzione di sostanze stupefacenti, prevedeva una causa di “non punibilità” se la sostanza era destinata al proprio uso personale e se si trattava di una “modica quantità”, introducendo quindi una distinzione tra spacciatore e consumatore. Accanto agli strumenti repressivi, furono introdotti una serie di interventi di prevenzione sociale e di assistenza socio-sanitaria: chiunque poteva chiedere di sottoporsi volontariamente ad interventi riabilitativi presso presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, mentre permaneva il ricovero coatto nei casi in cui l’autorità giudiziaria ravvisasse la necessità del trattamento medico e assistenziale. La legge del 1975 non fu però in grado di contrastare efficacemente la diffusione del fenomeno e da più parti si reclamarono interventi maggiormente repressivi sia contro gli spacciatori che contro i consumatori di sostanze stupefacenti.
Si arrivò così all’emanazione del D. P. R. 309/90Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” che, introducendo il principio dell’illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti, anche per uso personale, prevedeva, in questi casi, l’attivazione di un particolare procedimento amministrativo di competenza del Prefetto. La sostanza detenuta, per l’attivazione di un procedimento amministrativo (art.75) e non penale (art.73), non doveva essere superiore alla dose media giornaliera, determinata da un apposito decreto del Ministero della Sanità che raggruppava le sostanze stupefacenti in diverse tabelle, a seconda delle loro caratteristiche, ed indicava, per ogni sostanza, i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. Il D. P. R. 309/90 prevedeva inoltre l’istituzione dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (Ser.T) presso le unità sanitarie locali, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, ed aboliva il ricovero coatto disposto dall’autorità giudiziaria. Il referendum del 1993 modificò in parte questa norma, eliminando la dose media giornaliera ed abolendo la competenza dell’autorità giudiziaria nei casi di recidiva nella detenzione di sostanze stupefacenti per il proprio uso personale, che permaneva quindi di esclusiva pertinenza prefettizia.
 
OGGI: durata delle sanzioni e provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
 
La L.49/2006, attualmente in vigore, ha apportato sostanziali cambiamenti al procedimento amministrativo previsto dall’art.75 D.P.R.309/90, introducendo ulteriori conseguenze. Per una maggiore comprensione delle modifiche introdotte dalla nuova legge riportiamo gli aspetti maggiormente rilevanti delle conseguenze previste per i casi di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.
 
Art.75 L.49/2006
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73 e 72, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”
 
E’ dunque sempre prevista una sanzione amministrativa per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale, ma le sostanze non sono più suddivise in tabelle ed è aumentata la durata delle sanzioni. Vengono nuovamente introdotti dei limiti quantitativi per distinguere la detenzione per uso personale da quella finalizzata allo spaccio.
 
“Art.75 L.49/2006
Se al momento dell’accertamento la persona ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono anche all’immediato ritiro della patente di guida. In caso di ciclomotore gli organi di polizia ritirano anche il certificato di idoneità tecnica e sottopongono il veicolo al fermo.
Il ritiro della patente e del certificato di idoneità ed il fermo del ciclomotore hanno la durata di 30 giorni.”
 
Viene introdotto il ritiro immediato della patente di guida, non prevista dalla precedente normativa, nei casi di detenzione di sostanze stupefacenti e di disponibilità di un veicolo.
 
“Art.75 L.49/2006.
Se per i fatti previsti in precedenza, in caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione e una volta sola, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo l’interessato delle conseguenze.”
 
Tale possibilità non è più limitata ai casi di detenzione di sostanze leggere, ma è estesa a tutti i casi di prima segnalazione.
 
“Art.75 L.49/2006
Il prefetto convoca dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma terapeutico, il prefetto revoca le sanzioni, dandone comunicazione al questore.”
 
Con la nuova legge il programma terapeutico non è più alternativo alle sanzioni, che vengono comunque irrogate, ma è oggetto di un semplice invito rivolto alla persona convocata.
Nel caso la persona intraprenda e concluda un percorso riabilitativo potrà ottenere la revoca della sanzione che, considerati i tempi di svolgimento del programma, potrebbe già essere stata eseguita.
Si può inoltre supporre che, dovendo comunque scontare la sanzione, non saranno molte le persone che decideranno di intraprendere anche un percorso terapeutico.
 
“Art.75 bis L.49/2006
Il prefetto trasmette copia del decreto con il quale è stata applicata la sanzione amministrativa al questore che può sottoporre l’interessato, che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi di questa legge, a una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Tali provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica possono avere la durata massima di due anni e possono essere revocati dal questore sulla base del decreto di revoca emesso dal prefetto quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma terapeutico.”
 
I provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica emessi dal questore sono un’altra novità introdotta dalla L.49/2006 nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti. Si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà della persona e che possono avere ripercussioni negative sulla sua vita lavorativa e sociale. Anche in questo caso una loro eventuale revoca potrebbe giungere tardiva rispetto alla loro esecuzione.

Punteggio: 4.6 (9 voti)
incredibile

Grazie del riassunto! L'ennesimo passo indietro della legge italiana: verso l'equiparazione delle sostanze stupefacenti, si sanziona il ragazzo in possesso di hashish e si impartisce "l'invito" del prefetto a non rifarlo mai più al cocainomane.
Daniele

l'italia delira

che paese allo sbando. Mentre in Europa si depenalizza e si sperimentano strategie di riduzione del danno, da noi si torna agli anni '50

Europa

Per quel che ne so non è affatto vero che in Europa si depenalizza, anzi anche in paesi di tradizione liberale si va verso una "stretta" sulle sostanze.

falso

Inghilterra
Dal 2003 la cannabis è stata declassata dalla tabella B alla tabella C delle sostanze stupefacenti (e quindi equiparata a farmaci come gli antidepressivi o gli steroidi anabolizzanti). Inoltre dal Gennaio 2004 il possesso personale di cannabis (solitamente fino a 50 g) non è più punito con l'arresto tranne quando il consumo avviene in presenza di minori o in luoghi pubblici. In tutti gli altri casi la polizia si limita a confiscare la sostanza e a sanzioni amministrative. Il provvedimento sancisce una depenalizzazione di fatto già praticata dalla polizia. Proprio i bobbys, resisi conto che la battaglia contro le canne è impossibile, hanno chiesto di poter dirottare altrove le proprie energie. Con questa nuova normativa in Inghilterra si è riusciti a ridurre del 33% gli arresti per cannabis. Anche la vendita dei funghi psilocibinici e cactus mescalinici è comune e tollerata. Inoltre per le nuove linee guida della polizia, i consumatori di cannabis trovati in possesso della sostanza saranno arrestati e puniti solo alla terza volta che questo avviene.

Belgio
Dal 2003 il parlamento ha depenalizzato l'uso personale di cannabis. Chi ha compiuto 18 anni può detenere e consumare fino a 5 grammi di marijuana a condizione che non turbi l'ordine pubblico. Nel 2006 è nata anche un'associazione di coltivatori di cannabis (solo i membri hanno accesso alle stanze di coltivazione e alla cannabis). Ad Anversa, una piantagione di cannabis è stata autorizzata dalle autorità per evitare che i consumatori si rivolgano agli spacciatori.

Germania
Il consumo non è reato per nessuna sostanza. E' possibile fumare e detenere cannabis per uso personale in quantità che variano a seconda dei Lander: da un minimo di 6 grammi in Baviera a un massimo di 30 grammi nella regione dello Schleswig-Holstein. Ad Amburgo è possibile girare con una barretta di hashish, basta che non sia "più grande di una scatola di fiammiferi". Per chi supera la soglia sarebbe previsto anche il carcere, ma ha fatto storia una sentenza della corte federale che nel '94 ha prosciolto un uomo trovato con 5 chili di hashish e ha invitato i legislatori a cambiare regole. Dal 2005 a Berlino l'acquisizione di 10 grammi di hashish per uso personale non è punito. Il Senato berlinese ha infatti liberalizzato il consumo di questa sostanza e ha stabilito che anche 15 grammi non dovrebbero di regola essere sanzionati.

Spagna
Il consumo di tutte le sostanze stupefacenti è depenalizzato dal 1992. Sono previste sanzioni amministrative anche per chi possiede piccoli quantitativi: di fatto la cannabis è ovunque tollerata. La coltivazione domestica anche, e in città è facile vedere finestre con luce da HPS e nessuno si nasconde. Recentemente diversi "cannabis clubs" sono stati fondati in Spagna, la cui legalità è stata confermata da tribunali in Catalogna e Regione Basca. Le persone si uniscono per coltivare cannabis insieme e distribuirla ai membri del club a prezzo di costo.

Portogallo
Da 2006 il consumo di tutte le sostanze non è più reato penale.

Svizzera
Cosa si rischia a fumare in Svizzera? Innanzitutto una sanzione amministrativa, il sequestro della sostanza in questione ed, eventualmente, un decreto di espulsione. Il consumo è comunque ovunque tollerato. Esperimenti di legalizzazione sono stati condotti in alcuni cantoni.

Danimarca
Non esistono sanzioni per il semplice consumo, rimangono però vietati esportazione, importazione, vendita, commercio, la consegna, la ricezione, e il possesso, che sono definite come offese criminali. Nel quartiere parzialmente autogovernato di Christiania, a Copenaghen, la vendita di droghe è tollerata.

Olanda
Dal 1976 è meta di pellegrinaggio per chi vuole fumare in un coffee-shop senza nascondersi. E' legale vendere ai maggiori di 18 anni fino a 5 grammi di cannabis, così come legale è la vendita di funghi e cactus psicoattivi. Per le droghe pesanti, pur essendo illegale la vendita, il consumo non è punito, e per eroina e cocaina è tollerato il possesso fino a 1 grammo, così come lo è il possesso di 1-2 pasticche di ecstasy.

Italia
La cannabis è illegale, inserita nelle stesse tabelle di eroina e cocaina. La legislazione attualmente vigente (Decreto Fini-Giovanardi) fissa limiti di quantitativi di principio attivo, superati i quali si prefigura il reato di spaccio. La coltivazione di canapa è punita con 6-20 anni di reclusione, sequestro di passaporto e patente di guida e un percorso di recupero in una struttura per tossicodipendenti.

Ruota di scorta

Bello essere la ruota di scorta del vecchio continente...

Prefetto

Mi piace l'idea che il percorso terapeutico che dovrebbe essere la cosa più importante adesso è limitato all'invito del prefetto. Così come per i casi di prima segnalazione. Il prefetto fa un sacco di inviti :)

semplicemente disgustoso

E' una legge orribile.

grazie

Finalmente, grazi eper il riassunto della situazione ;)

l'italia fa schifo

fini ha fatto una legge criminale che favorisce solo la MAFIA

il mondo va avanti, l'italia indietro

Come l'articolo e i commenti dimostrano in Italia negli ultimi dieci anni si è avuto una vera e proprio "involuzione". Non solo il ceto politico nazionale, che comunque ha prodotto questa legge dannosa, ma anche nelle amministrazioni, nelle professioni, nei normali cittadini. Un regressione culturale a destra come reazione alla complessità del mondo. Medici, psicologi, operatori dovrebbero farsi sentire: ma dov'è questa cosiddetta società civile?
Marco

società incivile

La società civile non è poi così civile, ed è una specie di circolo vizioso: ogni popolazione ha la classe politica che si merita e ogni classe politica ha il popolo che si merita. tempi duri.

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