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L’alcool etilico o etanolo è il risultato della fermentazione di zuccheri semplici, o di altri procedimenti chimici (distillazione). Ogni bevanda alcolica ha una sua gradazione (cioè percentuale d’alcool) diversa che per legge deve essere indicata sul contenitore.

Alcolici e superalcolici sono consumati frequentemente da giovani e adulti; sono legali e per questo nell’immaginario collettivo non vengono considerati come “droghe”. In realtà, l’alcool è una sostanza che agisce sul Sistema Nervoso Centrale.

Le bevande alcoliche sono usate per disinibirsi, superare gli imbarazzi, sentirsi più carichi, avere più coraggio con l’altro sesso, divertirsi con gli amici.

L’effetto dipende dalla quantità di alcolici assunti, dalla loro gradazione e dalla capacità di...

La viticoltura appare nelle montagne tra il mar Nero e il mar Caspio (attuale Armenia) intorno al 6000 avanti Cristo. La produzione di birra emerge invece tra i sumeri intorno al 3000 avanti Cristo. Il primo report scritto sugli alcolici è una tavoletta cuneiforme risalente al 2200 avanti cristo. Intorno al 1500 avanti Cristo si hanno le prime produzioni di vino nella zona dell'Egeo. Seicento anni più tardi, intorno al 900 avanti Cristo, gli assiri producono già vino su larga scala. Il vino si diffonde in mesopotamia ed Europa mediterranea.

Dioniso di...

L’alcol è la sostanza psicotropa maggiormente diffusa nel nostro paese. In particolare l’uso di vino durante i pasti è retaggio di una antica tradizione culturale, legata anche alla cultura cattolica nella quale il vino assume un’importanza evidente.

Ad utilizzare l’alcol almeno una volta l’anno è oltre il 70%* della popolazione, ovvero oltre 36 milioni di persone. La differenza di genere è particolarmente forte, poiché a consumare alcol sono l’82% dei maschi e il 59% delle donne. Ad essere correlato con l...

Novità alcol, Sito Segnalato

Letteratura e sostanze psicotrope

Sulla rivista letteraria Finzioni, una serie di articoli sul rapporto tra sostanze psicotrope e letteratura.

Medicina Moksha

documentazione su stati altri di coscienza

Matite d'autore per il vino

Non solo degustazioni e assaggi. Alla 45^ edizione di "Vinitaly", in corso a Verona fino all'11 aprile, anche i più celebri illustratori, vignettisti e umoristi grafici rendono omaggio al vino ed alla sua cultura. La mostra, anteprima della Biennale itinerante "Vino, humor e ... fantasia" (curata da Julio Lubetkin) e allestita nel padiglione del Lazio, presenta 45 opere dei più importanti artisti italiani della vignetta, che stavolta si esprimono sul tema del vino. Ci sono, tra le altre, opere di Altan, Bucchi, Contemori, Trojano, Franco Bruna,  De Angelis, Talarico, Staino, Giuliano, Allegri, Passepartout.  Nei cinque giorni della rassegna, sei di questi autori ( Contemori, De Angelis, Nardi, Ceccon, Passepartout e Pecchia) realizzeranno in diretta una serie di vignette dedicate a tutti gli aspetti del mondo dell'enologia, "ispirati" dall'incontro con gli espositori e i visitatori.

SER.T - Progetto in collaborazione con ASL di Prato, comune di Poggio a Caiano e Consulta per le politiche giovanili

Progetto in collaborazione con ASL di Prato, comune di Poggio a Caiano e Consulta per le politiche giovanili

http://www.usl4.toscana.it/

NON LA BEVO

Il comitato NON LA BEVO fondato nel 2007 è l'evoluzione naturale del progetto iniziato nel 2005 "non la bevo... A carnevale mi diverto con la fantasia". Il comitato, fondato da Azienda USL 12 di Viareggio,Unicoop Tirreno, Associazione Europea Familiari e Vittime della strada e Croce Verde di Viareggio e con l'adesione da altre agenzie sia pubbliche che del terzo settore (ACAT Versilia, CEIS di Lucca, Gruppo Scout Agesci Viareggio, il germoglio onlus, autoscuola lenci, ASP, etc…) trae origine dalla constatazione della rilevanza del fenomeno dell'abuso alcolico soprattutto fra giovani e Giovanissimi in contesti di aggregazione e festività e del binomio sempre più stretto e perverso nella testa dei giovani tra divertimento e “sballo” provocato dalle sostanze psicoattive legali (alcol) e non (cannabinoidi,cocaina…).

Qualcuno si è accorto delle illegalità presenti nel nuovo codice della strada

 

Cannabis e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: è reato consumare o guidare?   di Luana De Vita Apriamo questa rubrica dedicata alle droghe e alle pene parlando di  Cannabis e  guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con l’intenzione  di considerare gli aspetti  clinici, scientifici di questa sostanza psicoattiva e gli aspetti giuridici legati alla guida di veicoli, cercando di cogliere eventuali  contraddizioni tra una visione oggettiva e scientifica e una verità “giuridica” che potrebbe non corrispondere affatto. Non rientra nelle competenze cliniche un giudizio morale  sul consumo di sostanze, pertanto nessuno si aspetti di trovare considerazioni del genere. In Italia guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti  è “reato” e la Cannabis rientra nell’elenco delle sostanze psicoattive  illegali: coltivazione, possesso di certe quantità, vendita, cessione sono comportamenti illeciti di interesse penale, veri e propri reati; il consumo di fatto non è reato ma è comunque punito con sanzioni amministrative (per es. il ritiro patente, permesso di soggiorno, etc.)  diventa reato se coincide con la guida di un veicolo  e comporta, secondo le recenti modifiche dell’art.187 del codice della strada, l’arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente da un anno a due. La patente verrà revocata  subito in caso di conducente professionale e anche in caso di conducente “normale” se ha provocato un incidente. Se il veicolo appartiene alla persona positiva al test viene confiscata (attenzione, non sequestrata, confiscata) mentre se appartiene a persona diversa la pena per il “colpevole” viene raddoppiata. Si aggiungono poi altre possibilità di aumento di pena in ragione dell’orario e dell’età del colpevole. Cosa significa esattamente “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”? Nell’immaginario comune è facile associare a questa immagine un individuo che dopo aver assunto sostanze psicotrope sale a bordo di un veicolo a motore e lo conduce. Dal punto di vista della legge la questione si determina nel momento in cui un qualsiasi soggetto trovato alla guida di un mezzo , sottoposto ad esami clinici su richiesta delle autorità, risulti, per esempio , positivo al THC, nello specifico l’art. 187 chiarisce:  “…guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope…”   Molti consumatori abituali non hanno piena consapevolezza dei rischi che corrono a prescindere dall’attenzione che prestano ad evitare di mettersi al volante poche ore dopo l’assunzione di  cannabis. Considerano infatti privo di pericoli/rischio aver fumato il giorno precedente o magari una settimana prima  o anche due, tre settimane prima.  Il problema è invece serissimo, anche nel caso in cui  essi stessi  fossero vittime di un incidente. Vittime cioè di una manovra maldestra, spericolata, perfino esplicitamente vietata dal codice che li vedesse vittime di un automobilista distratto o semplicemente spericolato. Peggio, molto peggio se la semplice distrazione o spericolatezza li ponesse in condizione di responsabilità di un incidente. Perché? Perché l’esame delle urine potrebbe risultare positivo  a prescindere dall’effettiva assunzione di cannabis immediatamente precedente alla conduzione del veicolo a motore e quindi avviare la procedura prevista dal codice per il reato 187 con tutte le complicazioni amministrative e penali del caso,   non ultima la propria posizione assicurativa. Contrattualmente potrebbe infatti essere prevista  “ la clausola di rivalsa” e, pur liquidando eventuali danni a terzi,  l’assicurazione avrà facoltà di rifarsi sui propri assicurati rei di aver condotto il veicolo in condizioni proibite, ovvero di alterazione psico-fisica. Possibile che fumare una canna la notte di ferragosto sulla spiaggia possa significare che i primi di settembre la  vita di un cittadino possa essere rovinata, la fedina penale sporcata e la patente  si trasformi in carta straccia? Sì, potrebbe assolutamente accadere. Chiariamo dunque come e perché e anche quali aspetti sarà importante far valere in ambito legale. Per avere effetti derivanti dall’assunzione di cannabis un individuo ne dovrebbe assumere tra i 2 e i 20 milligrammi,  fumando cannabis il thc viene riscontrato in pochi secondi , raggiungendo il picco massimo dopo circa 3-10 minuti. Gli effetti perdurano per circa 2-4 ore se invece la cannabis è “ingerita” gli effetti arrivano a perdurare 6-8 ore. Il fegato è l’organo in cui avviene la metabolizzazione  del thc  dopo circa 10 minuti dall’assunzione ,  genera 7 metaboliti maggiori e  altri metaboliti (più di 20) potenzialmente attivi,  più una molecola non-psicoattiva che verrà escreta nelle urine.  Il picco escretorio urinario avviene dopo circa 2-6 ore dall’assunzione di cannabis e prosegue per giorni, settimane. Per essere più chiari nell’urina la positività al Thc  è  certamente prova di assunzione di cannabis, infatti è evidenza,  indiscutibile, del momento di “scarto” di scorie  metaboliche non-psicoattive che vengono dall’organismo espulse, ovvero  prova certa di una  fase successiva sia al momento dell’assunzione sia al periodo di efficacia psicoattiva. Non può dunque giustificare, da un punto di vista probatorio, il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti . L’esame delle urine può indicare, confermare, l’assunzione della sostanza, ma non può essere considerata prova,  in assenza di un prelievo ematico o salivare, di stato di alterazione psico-fisica poiché in alcun modo può dedursi da un campione positivo di urina il tempo trascorso da una eventuale, recente, assunzione di  cannabis. Come tutti i cannabinoidi il thc è una molecola altamente liposolubile (solubile nei grassi) i cui metaboliti vengono accumulati nel tessuto adiposo e lentamente rilasciati nel flusso ematico, l’eliminazione completa può richiedere anche cinque settimane, ecco perché l’esame tossicologico urinario può dare esito positivo per  tanto tempo successivamente al momento della reale assunzione. Oggi, in Italia, è possibile rispondere del reato di guida  sotto effetto di sostanze stupefacenti anche con il solo esame dell’urina e questo  necessita di assoluta riflessione  sul codice della strada e sull’effettiva volontà del legislatore. E’ necessario tornare a considerare che consumare sostanze non è reato,  guidare sotto l’effetto di sostanze invece è reato, ben venga dunque l’intervento di punizione se mirato a punire il comportamento pericoloso per sé e per gli altri, ma solo quello.   Sarà bene che le procedure per avviare certi procedimenti giudiziari siano vincolate ad effettivi riscontri clinici, precisi e indiscutibili, sullo stato di alterazione psico-fisica e quindi sulla effettiva colpevolezza dei soggetti incriminati e non  fermarsi ad esami tossicologici  che per loro natura non  possono costituire in alcun modo prova  del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da questo punto di vista non possiamo non rilevare una lacuna inaccettabile e la necessità di una importante valutazione e revisione delle procedure operative attualmente in uso,  poiché è intollerabile una tale assurda superficialità. L’accertamento di un reato che espone le persone indagate a sanzioni deve essere assolutamente ineccepibile, non approssimativa (e tantomeno inconsistente come nel caso dell’urina e del thc per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti)   i campioni biologici devono garantire identificazione e conservazione, la metodologia deve corrispondere a standard tali da assicurare attendibilità e devono essere previsti anche metodi alternativi di conferma  successivi ad una prima rilevazione di positività. Attualmente ci si ferma in realtà ad indagini di screening che di fatto offrono risposte rapide di identificazione delle sostanze ma possono non avere alcuna rilevanza utile di qualità e quantità,  dati necessari che, esattamente come per l’acol, determinano di fatto l’eventuale stato alterazione psico-fisica  al momento della guida e quindi l’eventuale sussistenza o meno del reato. Non ci è dunque chiaro se nell’intenzione del legislatore ci sia la volontà di non fermarsi all’illecito amministrativo relativo al consumo, che potrebbe  secondo l’attuale ordinamento comunque corrispondere al divieto perfino di conseguirla la patente per qualsiasi individuo genericamente positivo a qualsiasi tipo di sostanza psicoattiva e quindi aggravare penalmente la posizione del consumatore con le conseguenze di una condanna basata sull’art. 187   o se realmente la preoccupazione sia punire comportamenti pericolosi e criminali per la sicurezza  di tutti i cittadini, tra i quali  senza dubbio possiamo inquadrare la guida in stato psico-fisico alterato. Certo è che, allo stato attuale, per quanto riguarda il thc e la guida , gli esami tossicologici di screening attualmente in uso non potendo garantire prova dell’alterazione psico-fisica al momento della guida  ovvero della  reale presenza di sostanza psicoattiva, potrebbero  in sede legale  produrre, con più che ragionevoli e scientificamente ineccepibili argomenti, un solo esito: la non sussistenza del reato. E, per dovere di cronaca, già alcune recenti sentenze hanno confermato tale esito.

 

Oltre il Muro

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