LA STORIA
Il primo intervento legislativo italiano in materia di stupefacenti fu la legge n.396/1923 “Provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente” che puniva, con pene detentive brevi, la vendita, la somministrazione e la detenzione di tali sostanze da parte di persone non autorizzate nonché, con una multa, la partecipazione “a convegni in fumerie” adibite all’uso di stupefacenti. Successivamente, la legge n.1145/1934 contenente “Nuove norme sugli stupefacenti” introdusse il “ricovero coatto” dei tossicomani in “case di salute”. Novità rilevanti furono apportate dalla legge n.1041/1954 “Disciplina della produzione del commercio e dell’impiego degli stupefacenti” che prevedeva un inasprimento delle sanzioni penali per chiunque detenesse sostanze stupefacenti, senza alcuna distinzione tra commercio e mero uso personale. Il ricorso al ricovero coatto in ospedali psichiatrici fu mantenuto nei confronti “di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo”. A partire dalla fine degli anni ‘60 vi fu una rapida diffusione delle droghe nel mondo giovanile, alimentata sia da motivi culturali e ideologici che da logiche di mercato particolarmente allettanti per i narcotrafficanti, e apparve sempre più inadeguata una legge che poneva sullo stesso livello spacciatori e consumatori.
IERI: non punibilità, uso personale e modica quantità
La svolta decisiva si ebbe con la legge n.685 /1975 “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” che, pur vietando la detenzione di sostanze stupefacenti, prevedeva una causa di “non punibilità” se la sostanza era destinata al proprio uso personale e se si trattava di una “modica quantità”, introducendo quindi una distinzione tra spacciatore e consumatore. Accanto agli strumenti repressivi, furono introdotti una serie di interventi di prevenzione sociale e di assistenza socio-sanitaria: chiunque poteva chiedere di sottoporsi volontariamente ad interventi riabilitativi presso presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, mentre permaneva il ricovero coatto nei casi in cui l’autorità giudiziaria ravvisasse la necessità del trattamento medico e assistenziale. La legge del 1975 non fu però in grado di contrastare efficacemente la diffusione del fenomeno e da più parti si reclamarono interventi maggiormente repressivi sia contro gli spacciatori che contro i consumatori di sostanze stupefacenti.
Si arrivò così all’emanazione del D. P. R. 309/90 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” che, introducendo il principio dell’illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti, anche per uso personale, prevedeva, in questi casi, l’attivazione di un particolare procedimento amministrativo di competenza del Prefetto. La sostanza detenuta, per l’attivazione di un procedimento amministrativo (art.75) e non penale (art.73), non doveva essere superiore alla dose media giornaliera, determinata da un apposito decreto del Ministero della Sanità che raggruppava le sostanze stupefacenti in diverse tabelle, a seconda delle loro caratteristiche, ed indicava, per ogni sostanza, i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. Il D. P. R. 309/90 prevedeva inoltre l’istituzione dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (Ser.T) presso le unità sanitarie locali, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, ed aboliva il ricovero coatto disposto dall’autorità giudiziaria. Il referendum del 1993 modificò in parte questa norma, eliminando la dose media giornaliera ed abolendo la competenza dell’autorità giudiziaria nei casi di recidiva nella detenzione di sostanze stupefacenti per il proprio uso personale, che permaneva quindi di esclusiva pertinenza prefettizia.
OGGI: durata delle sanzioni e provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
La L.49/2006, attualmente in vigore, ha apportato sostanziali cambiamenti al procedimento amministrativo previsto dall’art.75 D.P.R.309/90, introducendo ulteriori conseguenze. Per una maggiore comprensione delle modifiche introdotte dalla nuova legge riportiamo gli aspetti maggiormente rilevanti delle conseguenze previste per i casi di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.
“Art.75 L.49/2006
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73 e 72, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”
E’ dunque sempre prevista una sanzione amministrativa per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale, ma le sostanze non sono più suddivise in tabelle ed è aumentata la durata delle sanzioni. Vengono nuovamente introdotti dei limiti quantitativi per distinguere la detenzione per uso personale da quella finalizzata allo spaccio.
“Art.75 L.49/2006
Se al momento dell’accertamento la persona ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono anche all’immediato ritiro della patente di guida. In caso di ciclomotore gli organi di polizia ritirano anche il certificato di idoneità tecnica e sottopongono il veicolo al fermo.
Il ritiro della patente e del certificato di idoneità ed il fermo del ciclomotore hanno la durata di 30 giorni.”
Viene introdotto il ritiro immediato della patente di guida, non prevista dalla precedente normativa, nei casi di detenzione di sostanze stupefacenti e di disponibilità di un veicolo.
“Art.75 L.49/2006.
Se per i fatti previsti in precedenza, in caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione e una volta sola, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo l’interessato delle conseguenze.”
Tale possibilità non è più limitata ai casi di detenzione di sostanze leggere, ma è estesa a tutti i casi di prima segnalazione.
“Art.75 L.49/2006
Il prefetto convoca dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma terapeutico, il prefetto revoca le sanzioni, dandone comunicazione al questore.”
Con la nuova legge il programma terapeutico non è più alternativo alle sanzioni, che vengono comunque irrogate, ma è oggetto di un semplice invito rivolto alla persona convocata.
Nel caso la persona intraprenda e concluda un percorso riabilitativo potrà ottenere la revoca della sanzione che, considerati i tempi di svolgimento del programma, potrebbe già essere stata eseguita.
Si può inoltre supporre che, dovendo comunque scontare la sanzione, non saranno molte le persone che decideranno di intraprendere anche un percorso terapeutico.
“Art.75 bis L.49/2006
Il prefetto trasmette copia del decreto con il quale è stata applicata la sanzione amministrativa al questore che può sottoporre l’interessato, che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi di questa legge, a una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Tali provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica possono avere la durata massima di due anni e possono essere revocati dal questore sulla base del decreto di revoca emesso dal prefetto quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma terapeutico.”
I provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica emessi dal questore sono un’altra novità introdotta dalla L.49/2006 nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti. Si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà della persona e che possono avere ripercussioni negative sulla sua vita lavorativa e sociale. Anche in questo caso una loro eventuale revoca potrebbe giungere tardiva rispetto alla loro esecuzione.