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Tribunale Ue: no a registrazione marchio cannabis sulle bevande

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Non si puo' registrare il marchio 'cannabis' per le bevande che potrebbero contenere canapa. E' quanto hanno stabilito oggi i giudici del Tribunale Ue di primo grado, chiamati a pronunciarsi dopo che l'Uami (Ufficio dei marchi comunitari) ha dichiarato nullo il marchio ritenendo che nel linguaggio corrente il termine designasse una pianta tessile o una sostanza stupefacente. Giampietro Torresan invece aveva contestato la decisione facendo valere il fatto che il marchio 'cannabis' avesse un carattere distintivo, in quanto si tratta di un nome comune e, al tempo stesso, di un marchio di fantasia. Il segno 'cannabis', ricorda il Tribunale Ue, e' presente sul mercato italiano come marchio fin dal 1996 e dal 1999 ha acquisito notorieta' come marchio comunitario per birre, vini e spiriti. In ogni caso, il termine non rappresenta la modalita' comune per indicare birre o bevande alcoliche. Dopo aver ricordato il significato del termine 'cannabis', indicato anche con il vocabolo 'canapa' (pianta tessile, sostanza stupefacente o con possibile uso terapeutico in discussione), il Tribunale sottolinea che la 'cannabis' e' usata anche nel settore alimentare. Il consumatore medio - spiega il Tribunale - percepira' il marchio come una descrizione di una delle caratteristiche dei prodotti in causa. E detta caratteristica e' determinante per il consumatore 'dato che sara' attratto dalla possibilita' di ottenere le stesse sensazioni che otterrebbe dal consumo della cannabis'. Per questi motivi, i giudici hanno quindi respinto il ricorso di Torresan confermando la decisione dell'Uami.